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giovedì, 23 febbraio 2017
CONTRIBUTO UNIFICATO: AUMENTA PER IL FALLIMENTO, CALA PER I DECRETI INGIUNTIVI
Il contributo unificato sui decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego è ridotto della metà.
E` quanto chiarisce la Circolare 11 maggio 2012, n. 11 con la quale il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall`articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dall`articolo 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il provvedimento spiega inoltre che nel caso del fallimento lo stesso contributo aumenta del 50%.
Il contributo unificato è dovuto nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro.
Non è invece dovuto per i procedimenti relativi a:
esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro; recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa. Per tutti i procedimenti di cui all`articolo 9,comma 1-bis, DPR 115/2002 non è dovuto l’anticipo forfettizzato di 8 euro stante l`espressa previsione normativa dell`articolo 30 del Testo unico sulle spese di giustizia.
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