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lunedė, 27 febbraio 2017
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO:COMPETENTE IL GIUDICE TRIBUTARIO CASSAZIONE CIVILE , SS.UU., SENTENZA 16.04.2012 N° 5994
La competenza a dirimere le controversie in tema di contributo unificato è del giudice tributario. E` quanto hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza 16 aprile 2012, n. 5994.
Il caso vedeva un contribuente ricevere una notifica di pagamento con richiesta del contributo unificato e oneri accessori. Il soggetto proponeva opposizione a causa di alcuni vizi di forma ed in quanto relativo ad un credito inesistente. Mentre il Tribunale, riconoscendo le ragioni del ricorrente, dichiarava la propria competenza, Equitalia ricorreva per Cassazione la quale stabiliva che la competenza in relazione a tale questione era da attribuire al giudice tributario.
L`art. 2, comma 1, del dlg 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce espressamente la competenza della giurisdizione tributaria per tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Secondo la Suprema Corte, così come dedotto da Equitalia, l`opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento, emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato, previsto dall`art. 9 del d.p.r. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, posto che, come precisato da costante giurisprudenza, il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19 lett. d), del D.lgs. 546/1992.
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