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martedì, 15 maggio 2018

SOVRAINDEBITAMENTO: COME FUNZIONA E QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE LA PROCEDURA
Avete mai sentito parlare della normativa sul sovraindebitamento?
Si tratta della legge n. 3/2012, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge n. 17 dicembre 2012, passata però troppo in sordina nel nostro Paese.

Con questa normativa si cerca di dare una soluzione a situazioni gravi e diversamente irrecuperabili dal punto di vista economico-finanziario, previa valutazione di meritevolezza operata dal Giudice.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015 ha dato un contributo importante chiarendo in primis i soggetti interessati dalla normativa che sono:

• gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
 aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
 avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

• gli imprenditori agricoli;
• le associazioni professionali;
• le start up innovative, ai sensi dell'articolo 31 del DL n. 179 del 2012

La vera novità portata dalla norma è la previsione del consumatore quale soggetto che beneficia dalla normativa, a patto che la persona fisica abbia contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La norma cerca di dare soluzione a quelle situazioni diversamente non gestibili, riconoscendo il diritto ai creditori di essere soddisfatti almeno in parte.

Non sono inclusi nella tipologia di debiti da abbattere i tributi che presentano risorse per l'Unione Europea, l'IVA e le ritenute operate e non versate. Per questi debiti l'unica soluzione è la dilazione del pagamento.

Per “sovraindebitamento” si intende la situazione in cui il debitore si trova in una "condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti" (art. 6). La definizione, così come contenuta nella legge, è indispensabile in sede di valutazione da parte del Giudice della situazione debitoria nella sua interezza.

Un'altra importante novità è rivolta all'imprenditore agricolo, il quale, se escluso dal fallimento, può trovare la soluzione nella procedura di composizione di crisi, che stiamo analizzando, o negli accordi di ristrutturazione o transazione fiscale. La composizione della crisi può essere realizzata attraverso l'accordo con una parte qualificata dei creditori o il piano, per il quale non è richiesta l'adesione dei creditori.

Per le presenti procedure un altro soggetto importante è l'Organismo di Composizione dalla Crisi iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.




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